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Argomento

In sintesi

 Contratti a termine

(deroghe)

Il decreto apporta cambiamenti in merito alla disciplina sui contratti a termine modificata nella scorsa legislatura della legge n. 247 che fissava il limite temporale di 36 mesi, con la possibilità di ricorrere ad una sola proroga e con la precedenza nelle assunzioni. Il decreto stabilisce ora che le parti sociali potranno stabilire deroghe nei contratti collettivi siglati a livello nazionale, territoriale o aziendale (limite imposto dalla legge n. 247/2007 dei 36 mesi di durata con una sola proroga e con indicazione delle ragioni)

 Lavoro a chiamata

(reintroduzione)

 Previsto dal decreto l'ampliamento dell'applicazione del contratto a chiamata o (intermittente) aggiungendo ulteriori settori: lavori domestici; giardinaggio, pulizia e manuntenzione edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare; domestici; manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; dei periodi di vacanza da parte di giovani studenti con meno di 25 anni di età; attività agricole di carattere stagionale. Ricordiamo che il protocollo sul Welfare aveva previsto infatti l'abolizione di tale istituto lasciando utilizzabile nei soli settori del commercio turismo e servizi (se naturalmente previsti da contratti firmati dai sindacati più rappresentativi); con questa novità i datori di lavoro possono nuovamente ricorrere al lavoro intermittente (o a chiamata) per le prestazioni a carattere discontinuo

 Misure contro il sommerso

 La manovra prevede per i datori di lavoro privato (ad esclusione di quelli di lavoro domestico) nei casi di mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la sanzione amministrativa da euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Previste sanzioni inoltre da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo

 Apprendistato

(modifiche)

 Per la disciplina del contratto di apprendistato la novità prevista nella manovra estiva riguarda la regolamentazione nel caso di formazione esclusivamente aziendale (per profili formativi, durata, modalità di formazione, qualifica professionale, registrazione sul libretto formativo) che viene affidata agli accordi tra parti sociali e ai loro Enti bilaterali.

Si passa quindi alla semplificazione delle modalità di utilizzo dell'apprendistato di alta formazione con possibilità di ricorso a questo strumento anche per i dottorati di ricerca, con l'obiettivo di incentivare il raccordo tra mondo del lavoro e università

 Collaborazioni occasionali

(reintroduzione)

 Il decreto prevede, in attuazione della legge Biagi che ha disciplinato le prestazioni occasionali di tipo accessorio, la regolarizzazione delle prestazioni per l'economia familiare (tra: questi lavori domestici, giardinaggio, pulizia di edifici, attività agricole di carattere stagionale) ed in particolare la possibilità di retribuzione con buoni cd. prepagati

 Orario di lavoro notturno

(modifiche)

 Il decreto prevede per le norme relative all'orario di lavoro l'applicazione dei limiti disposti dalle direttive europee (su riposo settimanale, lavoro notturno) tenendo comunque conto del ruolo della contrattazione aziendale; prevista dal decreto l'abrogazione dei cd. indici di congruità della manodopera reputata necessaria per ciascun prodotto o servizio

 <<Semplificazione>>

documenti lavoro

(istituzione del libro unico del lavoro)

 La manovra prevede, nell'ambito del processo di semplificazione dei documenti utilizzati per la registrazione dei rapporti di lavoro, l'abrogazione dei libri matricola e dei libri paga che potrebbero essere sostituiti con un libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con rapporto lavorativo e dove dovranno essere annotate le movimentazioni di denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da Enti e Istituti previdenziali oltre all'indicazione specifica delle somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario

 Pensioni

 Il decreto prevede l'abolizione del divieto di cumolo tra reddito da lavoro (autonomo o dipendente) e pensione; si allarga quindi a tutte le pensioni di anzianità, comprese quelle anticipate  rispetto ai limiti previsti nel regime contributivo la liberalizzazione già valida per le pensioni  di vecchiaia.

Sappiamo che nell'attuale sistema vigente la totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro è prevista <<solo per chi ha un assegno di vecchiaia>>.

Da gennaio 2009 il divieto di cumulo secondo quanto previsto dal decreto viene meno per tutte le pensioni di anzianità e di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, saranno quindi interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente anche le pensioni di vecchiaia che sono state liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne

 

 

 

 

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