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TIROCINI EXTRACURRICULARI PROMOSSI DAI CENTRI PER L'IMPIEGO

Lo Sportello Stage promuove l'organizzazione di tirocini extracurriculari presso le imprese private e pubbliche, al fine di favorire una migliore conoscenza del mondo del lavoro e/o l'acquisizione di competenze professionali. I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

I tirocinanti possono essere individuati direttamente dall’azienda oppure, su richiesta, dallo Sportello Stage attraverso un servizio gratuito di ricerca e preselezione di tirocinanti in base alle caratteristiche espresse dalle aziende. I potenziali tirocinanti possono essere ricercati tramite un’estrazione dalla banca dati dei nominativi iscritti ai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco o tramite la pubblicazione di un annuncio di ricerca anonimo sul sito internet www.leccolavoro.it.
Per usufruire del servizio di ricerca e preselezione di tirocinanti è necessario compilare e restituire via mail all’indirizzo sportellostage@provincia.lecco.it la Scheda Ricerca Tirocinante (.doc 187 KB).

L'esperienza di tirocinio è regolamentata dalla delibera di Giunta Regionale n. X/7763 del 17.01.2018, dagli Indirizzi regionali in materia di tirocini e dal DDS n. 6286 del 07.05.2018. Lo Sportello Stage, in qualità di soggetto promotore, ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

A chi si rivolge

I tirocini extracurriculari sono rivolti a:

  • soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 150/2015;
  • soggetti occupati in cerca di altra occupazione;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
  • studenti durante il periodo estivo

Durata

Le durate massime dei tirocini, comprese le eventuali proroghe, sono:

  • 6 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano formativo individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con Quadro europeo delle qualifiche (EQF) livello 3;
  • 12 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano formativo individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • 2 mesi per i tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo

Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

  • deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
  • fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio.
  • ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:

  • strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
  • strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
  • strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere:

  • il o i titolari d’impresa;
  • i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
  • i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Il tirocinio è svolto sulla base della Convenzione di tirocinio e dal Progetto Formativo Individuale.

La Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.
La Convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione.
Le Convenzione di Tirocinio sono soggette a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) ai sensi del d.p.r. 131 del 26 aprile 1986. Il pagamento dell’imposta di bollo va assolto con modalità cartacea (la marca da bollo va apposta sulla Convenzione Collettiva) o con modalità telematica (tramite la presentazione di idonea attestazione di avvenuto pagamento).

Il Progetto Formativo Individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali e l’importo mensile lordo dell’indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento ai profili professionali previsti dal Quadro Regionale degli Standard Professionale di Regione Lombardia.

 

PROCEDURE – ATTIVAZIONE  

È possibile presentare la richiesta per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare tramite due canali:

  • attraverso i Servizi on line della Provincia di Lecco (per l’autentificazione è necessario essere in possesso di Spid) 

ISTANZE ON LINE - GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICOLARI PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE

 

L’avvio dei tirocini tramite il Centro per l’Impiego è previsto due volte al mese, a inizio e a metà mese, in modo da poter garantire i controlli quindicinali richiesti da Regione Lombardia. Documentazione da presentare entro 15 giorni dalla data di partenza. 
 
Lo Sportello Stage, previa verifica della sussistenza dei requisiti, conferma l’avvio del tirocinio e trasmette la Convenzione Collettiva, il Progetto Formativo Individuale e il Registro Presenze fornendo le necessarie indicazioni per la sottoscrizione e la restituzione. 

Entro le ore 24 del giorno precedente all'avvio del tirocinio, l'azienda deve effettuare la COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI AVVIO TIROCINIO (COB).  

 

PROCEDURE - DOCUMENTI NECESSARI

Per l'attivazione del tirocinio extracurriculare è necessario presentare la seguente documentazione:

La documentazione può essere scaricata anche al seguente indirizzo: Istanze on-line: Modulistica

I nomi dei file non devono contenere spazi vuoti per poter essere caricati sul portale delle Istanze Online.

 

Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

  • € 500,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400,00 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
  • € 350,00 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.
Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300,00 € mensili.
Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento. L’indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a 500,00 € mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400,00 € mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

 

Posizioni assicurative

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

  • assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;
  • assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

 

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

  • formazione generale;
  • formazione specifica.

b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

  • organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  • rischio intrinseco aziendale.

 

Tutorship

Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell’attestazione finale.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

 

Limiti all'attivazione dei tirocini

Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio.

I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.

Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro). Resta inteso che il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

Nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

Non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il Centro per l'Impiego si riserva di verificare le condizioni e gli obiettivi del progetto formativo e di confermare o negare di conseguenza l'attivazione del tirocinio richiesto.

L’eventuale proroga del tirocinio, nei casi previsti dalla normativa, deve essere concordata tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante almeno 15 giorni prima della conclusione prevista per il tirocinio. La richiesta di proroga (in forma scritta tramite e-mail) dovrà essere trasmessa dal soggetto ospitante, con il consenso del tirocinante, al soggetto promotore e dovrà contenere i motivi per cui non si sono raggiunti gli obiettivi formativi nel periodo di tirocinio inizialmente previsto o i motivi per cui si rende opportuno un ampliamento della formazione in tirocinio. Tali motivi devono essere condivisi dal tutor provinciale.
Requisito indispensabile per poter concedere la proroga è la presentazione degli attestazioni relativi alle misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso gli stessi non fossero già stati consegnati al tutor provinciale durante gli incontri di monitoraggio. Tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione.

 

PER INFORMAZIONI

Centro Impiego della Provincia di Lecco
Sportello Stage
Roberta Redaelli - Marina Muttoni - Elisabetta Vismara 
Telefono 0341/295.575 - 440 - 547
E-mail: sportellostage@provincia.lecco.it 

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