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TIROCINI EXTRACURRICULARI PROMOSSI DAL SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI

COSA SONO

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

  • L’esperienza di tirocinio è regolamentata dalla delibera di Giunta Regionale n. X/7763 del 17.01.2018 e dal DDS n. 6286 del 07.05.2018.
  • Il tirocinio è svolto sulla base della Convenzione di tirocinio e dal Progetto Formativo Individuale.
  • Le Convenzioni di tirocinio sono soggette a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) ai sensi del d.p.r. 131 del 26 aprile 1986. Il soggetto ospitante dovrà far pervenire al Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli, prima della data di inizio del tirocinio, la marca da bollo.
  • La Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai lori delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.
  • La Convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione.
  • Il Progetto Formativo Individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali e l’importo mensile netto dell’indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento ai profili professionali previsti dal  Quadro Regionale degli Standard Professionale di Regione Lombardia.

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare di un tirocinio i:

  • Soggetti disabili e svantaggiati (disabile di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 68/99; persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381/91; richiedente protezione internazionale e titolare di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. n. 21/2015; vittima di violenze e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetto titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del D.LGS. 286/98; vittima di tratta ai sensi del D.LGS. 24/14).

 

DURATA DEL TIROCINIO

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

  • Per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l’estensione sino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente.
  • Per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.

  

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

  • € 500,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400,00 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
  • € 350,00 mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.
Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300,00 € mensili.

Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto Formativo Individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.

 

POSIZIONI ASSICURATIVE

Il soggetto ospitante (o il soggetto promotore in casi particolari definiti nel Progetto Formativo Individuale), è tenuto a garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

  • assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;
  • assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

 

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

  • “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08: 

                   - formazione generale;

                   - formazione specifica.

  • “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
  • “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

                   - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

                   - rischio intrinseco aziendale.

 

TUTORSHIP

Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

 

PROCEDURE - DOCUMENTI NECESSARI

Il soggetto ospitante:

L’avvio dei tirocini tramite il Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli è previsto il primo del  mese in modo da poter garantire i controlli quindicinali richiesti da Regione Lombardia.
Entro le ore 24 del giorno precedente all'avvio del tirocinio, il soggetto ospitante deve effettuare, tramite il  portale SINTESI, la COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI AVVIO TIROCINIO.  

 Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Collocamento Disabili ( Tel.0341/295.532-533)            

LINK
SIUL
Ministero Lavoro
Ministero P.A.
ATS Brianza
Borsa lavoro lombardia
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