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TIROCINI DI ADOZIONE LAVORATIVA A DISTANZA (L. 68/99 – L. 13/03)

Si definisce tirocinio di “adozione lavorativa a distanza” un percorso di integrazione socio-lavorativa, attivato in accordo con una azienda soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99, a favore di una persona disabile con problematicità tali da non poter essere collocata in alcun modo in un contesto produttivo aziendale bensì inseribile solo in un ambito protetto con tempi e modi personalizzati.
Il lavoratore disabile dovrà essere regolarmente iscritto al Collocamento Disabili della Provincia di Lecco, in possesso di Verbale rilasciato dalla Commissione Asl L. 104/92 e considerato dal Comitato Tecnico di cui all’art. 8 comma 1bis L. 68/99 e ss.mm.ii. non inseribile secondo le consuete procedure di legge. Le aziende, al fine di poter accedere ai “tirocini di adozione lavorativa” devono aver già stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 11 L. 68/99. L’Ufficio deve aver preventivamente verificato che non esistano al momento altri istituti  (esoneri, convenzioni, compensazioni …) che consentano di assolvere agli obblighi di legge.
L’Ufficio si incaricherà di individuare un contesto lavorativo protetto idoneo (cooperative sociali, onlus, aziende pubbliche o private) in grado di garantire lo sviluppo di un progetto di integrazione socio-lavorativa.
L’Azienda, attraverso il “tirocinio di adozione lavorativa a distanza”, potrà conteggiare il lavoratore ai fini della copertura della quota di riserva per tutta la durata del progetto.
L’Azienda, erogherà un corrispettivo complessivo annuo di €. 8.000,00 da versarsi in due rate semestrali anticipate. Il contributo verrà utilizzato per l’erogazione della Borsa Lavoro a favore del tirocinante, dei costi delle azioni di tutoraggio, degli oneri derivanti dal tirocinio (RC, Inail, Irap, ecc.)

Il contributo dovrà essere versato mediante bonifico bancario (beneficiario: Provincia di Lecco) BANCA POPOLARE DI SONDRIO  - Succursale di Lecco: Corso Martiri della Liberazione n. 65 – 23900 LECCO – Coordinate IBAN: IT76 X056 9622 9000 0000 3404 X49 - con specifica indicazione causale “adozione lavorativa”.
L’Ufficio predisporrà apposito progetto personalizzato di accompagnamento al lavoro nel quale verranno precisati: i dati del lavoratore, le finalità del tirocinio, il contesto produttivo di inserimento e relative mansioni, il tutor di riferimento del Servizio, il tutor aziendale, l’entità della Borsa Lavoro.
Il “Il tirocinio di adozione lavorativa a distanza” avrà una durata massima di 12 mesi, rinnovabili. In caso di interruzione per cause non imputabili all’Azienda il Servizio potrà proporre altro candidato.
Il tirocinio potrà essere interrotto qualora si presentasse all’Azienda l’opportunità di procedere ad una assunzione regolare di un lavoratore disabile.
Il tirocinante continuerà comunque a svolgere il proprio tirocinio nella ditta affidataria senza alcuna interruzione in quanto l’Ufficio si impegna ad individuare un’altra azienda che si farà carico del progetto di adozione.

LINK
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