NEWS DALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ADRIANA VENTURA: ANCHE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DEI CONGEDI PARENTALI AD ORE
7 marzo 2016
L'INPS con circolare 40 del 23.02.2016, che si allega, ha inteso fare opportune precisazioni in
merito alla valorizzazione nelle denunce mensili dei congedi parentali con la contribuzione
figurativa ai fini pensionistici, anche per le pubbliche amministrazioni.
Il comma 1-ter dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 ha introdotto la possibilità per ciascun
genitore di optare tra fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria, nella misura
pari alla metà dell'orario medio giornaliero riferito al mese precedente a quello in cui inizia il
congedo parentale, e lo ha previsto anche per i lavoratori pubblici, escluse le Forze Armate,
Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.
Dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs 80/2015) per i periodi di congedo
parentale di cui all'art. 32, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al
dipendente il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo
tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o dalla data di
adozione. Per i periodi fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna
retribuzione.
Comunque, per effetto del combinato disposto degli artt. 35, 34 e 32 del D.Lgs. 151/2001 e
dei nuovi limiti temporali introdotti, la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e
il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino o di
ingresso in famiglia fatto salvo, in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della
maggiore età del minore.
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